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ACCERTAMENTO – RESIDENZA ALL’ESTERO – CONSEGNA AL CONIUGE CONVIVENTE - VALIDITA' NOTIFICAZIONE

Cass. sentenza 24 settembre 2015, n. 18934

Con riguardo alla disciplina di cui all’art. 60, comma 1, del DPR n. 600/1973, essendo essa “posta a garanzia dell’amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente fuori dal suo domicilio fiscale, quando questi non abbia comunicato le variazioni del domicilio fiscale utili a consentire la notificazione, la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, l’illegittimità del procedimento notificatone quando venga seguita una procedura più garantista per il contribuente, come – nel caso in esame – quella prevista dall’art. 139 c.p.c., con notificazione presso la residenza del destinatario, mediante consegna al coniuge convivente. Nel caso in esame la notificazione risulta aver raggiunto il suo scopo, poiché il contribuente ha impugnato l’atto sviluppando difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un’idonea conoscenza dell’atto (Cass. N. 10327/2014)”.

“Invero, qualora la notifica, come nel caso in esame, abbia raggiunto il suo scopo, come si evince dall’intervenuta impugnazione, si determina uno spostamento dell’onus probandi, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l’atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l’onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell’atto o di sua conoscenza e la tempestività della impugnazione (Cass. N. 23213/2014)”.

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Giurisprudenza  19/10/2015


Ricorso per Cassazione - principio di autosufficienza - mancata trascrizione motivi di appello - inammissibilità

Cass. Sez. V sentenza 10 aprile 2015 n. 7233

"...il motivo è palesemente carente sotto il profilo dell'autosufficienza, in quanto la società ricorrente, nel sostenere l'integrale devoluzione al giudice di secondo grado di quanto sottoposto al giudice di primo grado ... ,nonostante la specifica motivazione resa dalla CTR a fondamento della declaratoria di giudicato interno, manca di trascrivere le parti dell'atto di appello a sostegno della sua tesi e non consente alla Corte di apprezzarne la eventuale fondatezza".

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Giurisprudenza  16/10/2015


Ricorso per Cassazione - principio di autosufficienza - mancata trascrizione motivo di appello - inammissibilità

Cass. Sez. VI ordinanza 3 settembre 2015 n. 17584

"La censura di omessa pronuncia sul motivo di appello del concessionario relativo alla statuizione con cui il primo giudice aveva annullato le suddette cartelle ... è inammissibile perchè formulata senza la trascrizione del motivo di appello nel ricorso per cassazione (ove, nella quarta pagina, sono riportate solo le conclusioni dell'atto di appello). In proposito va richiamato il costante orientamento di questa Corte (tra le tante, sent. 317/02) secondo il quale la parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare quale sia il chiesto al giudice del gravame sul quale questi non si sarebbe pronunciato, non potendosi limitare ad un mero rinvio all'atto di appello, atteso che la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare al di fuori del contesto del ricorso le ragioni che dovrebbero sostenerlo, ma può accertarne il riscontro in atti processuali al di fuori del ricorso sempre che tali ragioni siano state specificatamente formulate nello stesso".

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Giurisprudenza  16/10/2015


IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – REQUISITO RESIDENZA - DATA PRIMA RICHIESTA CAMBIO RESIDENZA

Cass. Sez. VI ordinanza 1 ottobre 2015, n. 19684

“… Ciò che conta non è già il momento conclusivo del procedimento di trasferimento della residenza, ma il momento nel quale il contribuente manifesta (con la sua richiesta) l’intenzione – poi concretamente realizzata – di ottenere la nuova residenza anagrafica (siccome condizione per il godimento del beneficio fiscale), senza che possa fare ostacolo a detta coincidenza il tempo che trascorre tra l’inizio e la fine del procedimento, indipendentemente dalle cause e responsabilità del ritardo”.

Nel caso in cui l'interessato presenti una seconda istanza, avente mera finalità sollecitatoria della precedente" ..nulla osta ..a far risalire alla primitiva istanza gli effetti retroattivi della positiva conclusione del procedimento ..Del tutto diversa la situazione nella quale invece si troverebbe chi abbia visto respingere una prima domanda volta ad ottenere il trasferimento di residenza, situazione per la quale coerentemente codesta Corte ha evidenziato la necessità che la richiesta di decorrenza antergata alla data della pristina istanza sia supportata dal previo “accertamento di vizi inficianti il provvedimento che respinga tale richiesta o attinenti al procedimento che lo origina” (Cass. Sez. 5, Sent. N. 14399 del 15/06/2010)”.

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Giurisprudenza  09/10/2015


Ricorso per Cassazione - Principio di autosufficienza - rinvio a fonti esterne - inammissibilità

Cass. Sez. V sentenza  27 maggio 2015 n. 10914

 

"Questa Corte ha precisato a più riprese e ribadito anche recentemente (26489/14; 19306/14; 14541/14), che a seguito della novellazione dell'art. 366 c.p.c., ad opera della L. n. 40 del 2006, art. 5, - che ha aggiunto ai precedenti il numero 6, in forza del quale "il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità... la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", codificando in tal modo il principio di autosufficienza - il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragione per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (15952/07)".

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Giurisprudenza  24/09/2015


Ricorso per Cassazione - principio di autosufficienza - allegazioni generiche - inammissibilità

Cass. Sez. V sentenza 27 maggio 2015, n. 10914

"La disposizione di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, "costituente la conseguenza del principio di autosufficienza dell'esposizione del motivo di ricorso per cassazione", impone di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, "gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione" (1142/14). In particolare si è precisato proprio con riferimento al vizio che ne occupa, che "il ricorrente, che denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, deve indicare in modo specifico le circostanze oggetto della prova od il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, producendolo od indicandone la sua esatta collocazione all'interno dei fascicoli di causa" (3224/14).

Nella specie la ricorrente si è astenuta da siffatto onere poichè, sebbene le sue allegazioni al riguardo siano ispirate ad un lodevole intento di sintesi, esse risultano anche per questo oggettivamente generiche, sostanziandosi, a tutto concedere, in una affrettata sommatoria di annotazioni in chiave critica che, ad onta del fatto che, come si afferma, esse sarebbero "puntuali ed autonome", non illustra invece adeguatamente il sottostante quadro fattuale

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Giurisprudenza  24/09/2015


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