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- REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE - SERVIZIO DI CAR SHARING - TRASFERTA NELL'AMBITO DEL COMUNALE DI LAVORO - ESENTE

Risoluzione n. 83 del 28 settembre 2016 - Agenzia delle Entrate

L'art. 51, comma 5 del Tuir, in relazione alle trasferte effettuate nel medesimo comune ove è ubicata la sede di lavoro, dispone che "le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito". Ciò diversamente da quanto previsto dal medesimo comma per le trasferte fuori dal territorio comunale, per le quali non concorrono a formare il reddito del lavoratore le indennità, entro una determinata soglia, nonchè i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, semprechè tali spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.

Il servizio di car sharing rappresenta, soprattutto nelle aree urbane, una evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall'art. 51 del Tuir, e conseguentemente, i rimborsi delle relative spese in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, documentate nei modi indicati, possono essere ricondotti nella previsione esentativa di cui al comma 5 del medesimo art. 51.

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Prassi  07/12/2016


DECADENZA RATEAZIONE DA ACCERTAMENTO - POSSIBILITA' NUOVO PIANO DI RATEAZIONE

Circolare del 03/10/2016 n. 41 - Agenzia delle Entrate

Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall'Agenzia delle entrate a seguito di accertamenti - Possibilità di rateizzare i residui importi dovuti mediante un nuovo piano di rateazione - Art. 13-bis, comma 3, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160

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Prassi  06/10/2016


REATI TRIBUTARI - INFEDELE DICHIARAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UN SOLO SOCIO DI SNC - RESPONSABILITA' PENALE DEGLI ALTRI SOCI - ACCERTAMENTI PROBATORI

 Cassazione, Sez. III, sentenza del 22 dicembre 2015, n. 50201

"La sottoscrizione da parte di un socio amministratore di una società in nome collettivo non esonera automaticamente gli altri soci amministratori dalle responsabilità fiscali, occorrendo invece accertare in concreto se gli altri soci svolgano attività gestionali in quella specifica materia e quale sia l'apporto concorsuale penalmente rilevante nella gestione della materia fiscale da parte dell'altro ( o altri) socio"

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Giurisprudenza  28/12/2015


LOCAZIONE IMMOBILE - MOROSITA' INQUILINO - NON SUSSISTE OBBLIGO FATTURAZIONE, NE' VERSAMENTO IVA - SUSSISTE IMPOSIZIONE PER COMPETENZA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Cassazione, Sez. V, sentenza del 23 ottobre. 2015, n. 21621

Le prestazioni di servizi sono soggette a i.v.a. solo se rese verso corrispettivo e si considerano effettuate al momento del pagamento. Sino a tale momento non sussiste obbligo di fatturazione nè di versamento dell' i.v.a.. Dunque per le locazioni, vere e proprie prestazioni di servizi nell'imposizione indiretta e armonizzata sul valore aggiunto, il momento impositivo coincide con l'incasso del corrispettivo.

Diversamente, ai fini dell'imposizione diretta, per le locazioni d'immobili non abitativi il legislatore tributario ha previsto la regola generale secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione. (...) Dunque il relativo canone va dichiarato, ancorchè non percepito, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione fino a qundo non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo.

I canoni maturati per competenza e non riscossi possono essere dedotti come perdite su crediti  se sia altrimenti  dimostrata la certezza della insolvenza del conduttore debitore e quindi la deducibilità della perdita, non bastando a tal fine il semplice sfratto o l'accertamento giudiziale della morosità. 

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Giurisprudenza  17/12/2015


ESECUZIONE FORZATA – ESISTENZA CREDITO D'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DEL TERZO – GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Cassazione Sezioni Unite, sentenza del 18 febbraio 2014, n. 3773

 La tassatività degli atti impugnabili di cui all'art. 19, dlgs. 546/92, " va riferita non tanto ai singoli atti nominativitivamente indicati, ma piuttosto alla individuazione di categorie di atti, considerate in relazione agli effetti giuridici da quelli prodotti, con la conseguenza che la norma è suscettibile, in presenza di determinate condizioni , di interpretazione estensiva, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente ( artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento ( art. 97 Cost); ciò con la precisazione, quanto agli atti per i quali si ritenga di ammettere la possibilità di una tutela anticipata, della mera facoltatività dell'impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa in un secondo momento, quando cioè si vesta della forma autoritativa di uno degli atti espressamente indicati nell'art. 19".

Il dettato dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, da un lato rafforza la tesi “secondo cui per aversi controversia tributaria, rimessa alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, occorre l’esercizio del potere impositivo mediante un atto proveniente da un soggetto investito di detta potestas; d’altro canto, però, non può evidentemente condurre, in ragione della mancanza di tale atto nell’elenco ivi indicato, a precludere l’accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale ogni qual volta esista un atto che si riveli comunque idoneo, in ragione del suo contenuto, a far sorgere l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., come avverrebbe qualora, da un lato, il giudice ordinario correttamente negasse la propria giurisdizione in favore di quello tributario e, dall’altro, quest’ultimo dichiarasse il ricorso improponibile per la non riconducibilità dell’atto stesso all’elenco dell’art. 19”.

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Giurisprudenza  12/12/2015


CARTELLA DI PAGAMENTO – RIFERIBILE P.A. TITOLATA - OMESSA SOTTOSCRIZIONE FUNZIONARIO COMPETENTE - VALIDITA'

Cass. Sez. V, sentenza del 16 ottobre 2015, n. 20984

"L’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice".

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Giurisprudenza  27/11/2015


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