a cura dello Studio Legale Tributario Di Fiore Nunziato
avv.ti Lorena Di Fiore e Gennaro Nunziato
Dal 1° luglio 2019 il processo tributario telematico è obbligatorio.
Tutti i ricorsi e gli appelli notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 dovranno essere depositati obbligatoriamente con modalità telematica.
Novità normative 01/07/2019
Risoluzione n. 83 del 28 settembre 2016 - Agenzia delle Entrate
L'art. 51, comma 5 del Tuir, in relazione alle trasferte effettuate nel medesimo comune ove è ubicata la sede di lavoro, dispone che "le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito". Ciò diversamente da quanto previsto dal medesimo comma per le trasferte fuori dal territorio comunale, per le quali non concorrono a formare il reddito del lavoratore le indennità, entro una determinata soglia, nonchè i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, semprechè tali spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.
Il servizio di car sharing rappresenta, soprattutto nelle aree urbane, una evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall'art. 51 del Tuir, e conseguentemente, i rimborsi delle relative spese in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, documentate nei modi indicati, possono essere ricondotti nella previsione esentativa di cui al comma 5 del medesimo art. 51.
stampa news allegatoPrassi 07/12/2016
Circolare del 03/10/2016 n. 41 - Agenzia delle Entrate
Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall'Agenzia delle entrate a seguito di accertamenti - Possibilità di rateizzare i residui importi dovuti mediante un nuovo piano di rateazione - Art. 13-bis, comma 3, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160
stampa news allegatoPrassi 06/10/2016
Risoluzione n. 68/E del 04 agosto 2016 - Agenzia delle Entrate
Sono detraibili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola; ciò in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.
Diverso parere si esprime, invece, per quanto riguarda la detraibilità delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.
stampa news allegatoPrassi 09/09/2016
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 30 giugno 2016, n. 13378.
La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8 bis del d.p.r. 322/98, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 d.p.r. n. 600/73. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38 del dpr 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al d.p.r. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal d.p.r. 322/98 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 del d.p.r. 602/73, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sulla obbligazione tributaria.
stampa news allegatoGiurisprudenza 09/09/2016
Corte di Cassazione, sez. V, sentenza del 06 luglio 2016 n. 13733.
La dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costruisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio; ne consegue che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta ed accessori, iscritti a nome del marito a seguito di accertamento, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale.
La mancata impugnazione da parte del marito dell'avviso di accertamento a lui notificato non rende definitiva l'obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente la cartella di pagamento o l'avviso di mora a lei diretti e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contestazione, nel merito, della pretesa tributaria, avuto appunto riguardo alla mancata notifica diretta degli atti precedenti.
stampa news allegatoGiurisprudenza 26/07/2016
Le news riportate sono relative agli ultimi tre mesi per consultare quelle antecedenti visualizzare l'archivio del Centro Studi
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