Ricorso per Cassazione - principio di autosufficienza - allegazioni generiche - inammissibilità

Cass. Sez. V sentenza 27 maggio 2015, n. 10914

"La disposizione di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, "costituente la conseguenza del principio di autosufficienza dell'esposizione del motivo di ricorso per cassazione", impone di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, "gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione" (1142/14). In particolare si è precisato proprio con riferimento al vizio che ne occupa, che "il ricorrente, che denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, deve indicare in modo specifico le circostanze oggetto della prova od il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, producendolo od indicandone la sua esatta collocazione all'interno dei fascicoli di causa" (3224/14).

Nella specie la ricorrente si è astenuta da siffatto onere poichè, sebbene le sue allegazioni al riguardo siano ispirate ad un lodevole intento di sintesi, esse risultano anche per questo oggettivamente generiche, sostanziandosi, a tutto concedere, in una affrettata sommatoria di annotazioni in chiave critica che, ad onta del fatto che, come si afferma, esse sarebbero "puntuali ed autonome", non illustra invece adeguatamente il sottostante quadro fattuale


Giurisprudenza  24/09/2015



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