Cass. Sez. VI ordinanza 5 giugno 2015, n.11632
"La giurisprudenza di questa Corte è nel senso di ritenere inapplicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali. In questa direzione, superando l’orientamento espresso da Cass. n. 2862/11, si è ormai stabilmente affermato che la sospensione del termine per l’impugnazione degli atti di imposizione tributaria prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, è volta a garantire un concreto spatium deliberandi in vista dell’accertamento con adesione (il cui esperimento resta, appunto, consentito) e va riferita al relativo procedimento, che ha natura amministrativa (cfr. Cass. n. 28051 del 2009) … ".
Il predetto orientamento giurisprudenziale supera il diverso avviso espresso dalla prassi amministrativa con risoluzione del Ministero delle Finanze 11/11/1999n. 159/E.
stampa news allegatoGiurisprudenza 23/09/2015
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