Cass. Sez. V sentenza 27 maggio 2015 n. 10914
"Questa Corte ha precisato a più riprese e ribadito anche recentemente (26489/14; 19306/14; 14541/14), che a seguito della novellazione dell'art. 366 c.p.c., ad opera della L. n. 40 del 2006, art. 5, - che ha aggiunto ai precedenti il numero 6, in forza del quale "il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità... la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", codificando in tal modo il principio di autosufficienza - il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragione per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (15952/07)".
Giurisprudenza 24/09/2015
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