Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza del 30 giugno 2016 n. 13378.
La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'Indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta odi un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'Imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.
La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.
Il rimborso dei versamenti diretti di cui all' art. 38 del dpr 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis.
Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall'istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sul'obbligazione tributaria.
stampa news allegatoGiurisprudenza 26/07/2016
Risoluzione n. 98/E del 25.11.2015 - Agenzia delle Entrate
Laddove il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN rispetti i requisiti appena richiamati, si ritiene che gli stessi medici siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica .....Nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633."
stampa news allegatoPrassi 08/07/2016
Circolare n. 26 del 01 giugno 2016 - Agenzia delle Entrate
Disciplina dell'assegnazione e cessione dei beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale.
stampa news allegatoPrassi 06/06/2016
Il d.lgs. 24.9.15, n. 156, in attuazione della delega contenuta nell'art. 10 comma 1, lettere a) e b) della l. 11.3.2014, n. 23, ha apportato rilevanti modifiche al d. lgs. 546/92, concernente la disciplina del processo tributario, la cui entrata in vigore è stata fissata, per la quasi totalità delle modifiche, al 1 gennaio 2016. Il decreto di riforma ha apportato diverse modifiche anche all'ordinamento delle Commissioni tributarie di cui al d. lgs. 545/92
La presente raccolta normativa mette a confronto la normativa aggiornata con quella previgente per consentire una rapida individuazione delle disposizioni modificate ed è annotata, articolo per articolo, con l'esplicazione contenuta nella recente circolare 29.12.2015, n. 38/E.
stampa news sfoglia l'articoloNovità normative 21/03/2016
Cassazione, Sez. III, sentenza del 22 dicembre 2015, n. 50201
"La sottoscrizione da parte di un socio amministratore di una società in nome collettivo non esonera automaticamente gli altri soci amministratori dalle responsabilità fiscali, occorrendo invece accertare in concreto se gli altri soci svolgano attività gestionali in quella specifica materia e quale sia l'apporto concorsuale penalmente rilevante nella gestione della materia fiscale da parte dell'altro ( o altri) socio"
stampa news allegatoGiurisprudenza 28/12/2015
Cassazione, Sez. V, sentenza del 23 ottobre. 2015, n. 21621
Le prestazioni di servizi sono soggette a i.v.a. solo se rese verso corrispettivo e si considerano effettuate al momento del pagamento. Sino a tale momento non sussiste obbligo di fatturazione nè di versamento dell' i.v.a.. Dunque per le locazioni, vere e proprie prestazioni di servizi nell'imposizione indiretta e armonizzata sul valore aggiunto, il momento impositivo coincide con l'incasso del corrispettivo.
Diversamente, ai fini dell'imposizione diretta, per le locazioni d'immobili non abitativi il legislatore tributario ha previsto la regola generale secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione. (...) Dunque il relativo canone va dichiarato, ancorchè non percepito, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione fino a qundo non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo.
I canoni maturati per competenza e non riscossi possono essere dedotti come perdite su crediti se sia altrimenti dimostrata la certezza della insolvenza del conduttore debitore e quindi la deducibilità della perdita, non bastando a tal fine il semplice sfratto o l'accertamento giudiziale della morosità.
stampa news allegatoGiurisprudenza 17/12/2015
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