Cassazione Sezioni Unite, sentenza del 18 febbraio 2014, n. 3773
La tassatività degli atti impugnabili di cui all'art. 19, dlgs. 546/92, " va riferita non tanto ai singoli atti nominativitivamente indicati, ma piuttosto alla individuazione di categorie di atti, considerate in relazione agli effetti giuridici da quelli prodotti, con la conseguenza che la norma è suscettibile, in presenza di determinate condizioni , di interpretazione estensiva, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente ( artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento ( art. 97 Cost); ciò con la precisazione, quanto agli atti per i quali si ritenga di ammettere la possibilità di una tutela anticipata, della mera facoltatività dell'impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa in un secondo momento, quando cioè si vesta della forma autoritativa di uno degli atti espressamente indicati nell'art. 19".
Il dettato dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, da un lato rafforza la tesi “secondo cui per aversi controversia tributaria, rimessa alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, occorre l’esercizio del potere impositivo mediante un atto proveniente da un soggetto investito di detta potestas; d’altro canto, però, non può evidentemente condurre, in ragione della mancanza di tale atto nell’elenco ivi indicato, a precludere l’accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale ogni qual volta esista un atto che si riveli comunque idoneo, in ragione del suo contenuto, a far sorgere l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., come avverrebbe qualora, da un lato, il giudice ordinario correttamente negasse la propria giurisdizione in favore di quello tributario e, dall’altro, quest’ultimo dichiarasse il ricorso improponibile per la non riconducibilità dell’atto stesso all’elenco dell’art. 19”.
stampa news allegatoGiurisprudenza 12/12/2015
Cass. Sez. V, sentenza del 16 ottobre 2015, n. 20984
"L’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice".
stampa news allegatoGiurisprudenza 27/11/2015
Risoluzione n. 10/E del 23.01.2015 - Agenzia delle Entrate
Non comporta la perdita della qualifica di ONLUS l’operato di una fondazione che, nell'ambito della propria attività di consultorio, renda verso corrispettivo prestazioni della stessa natura di quelle istituzionalmente previste, a favore di chi abbia già usufruito delle prestazioni gratuite, quando le ulteriori prestazioni si rendano necessarie per completare in maniera proficua la terapia.
Tali prestazioni rientrano fra quelle "direttamente connesse" all’attività istituzionale, previste dal comma 5 dell’art. 10 d.lgs 460/1997. I relativi proventi non devono superare il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.
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Prassi 26/11/2015
Cass. Sez V sentenza del 9 ottobre 2015, n. 20250
"In tema di accertamento rettificativo dei redditi, la disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dall'art. 37, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d'imposta; ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali".
stampa news allegatoGiurisprudenza 26/11/2015
Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015 - Agenzia delle Entrate
Il contribuente non ha alcun obbligo di comunicazione del soggetto deputato alla conservazione delle fatture elettroniche, ciò anche nell’ipotesi in cui le stesse siano conservate da un soggetto diverso dal depositario delle scritture contabili.
Cionondimeno, in caso di ispezioni e verifiche, il contribuente (ovvero il depositario delle scritture contabili) dovrà mettere i verificatori nelle condizioni di visionare ed acquisire tutta la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l’autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione.
stampa news allegatoPrassi 23/11/2015
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 02 ottobre 2015, n. 19704.
1- L'estratto ruolo è solo un elaborato informatico che riproduce gli elementi della cartella di pagamento, come tale è inidoneo a contenere una pretesa impositiva; ciò comporta la non impugnabilità dello stesso per l'assoluta mancanza di interesse del debitore a richiederne l'annullamento giurisdizionale, ai sensi dell'art. 100 cpc, non avendo alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato.
2- E' ammissibile, invece, l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione
3- Il contribuente che sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva attraverso modalità atipiche (quali la richiesta di un estratto di ruolo) ha la facoltà di contestare la pretesa così conosciuta ma non ne è onerato, atteso che il suo mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di impugnarla successivamente, in ipotesi dopo la notifica di un atto tipico.
stampa news allegatoGiurisprudenza 20/11/2015
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