Cassazione, Sez. V, sentenza del 23 ottobre. 2015, n. 21621
Le prestazioni di servizi sono soggette a i.v.a. solo se rese verso corrispettivo e si considerano effettuate al momento del pagamento. Sino a tale momento non sussiste obbligo di fatturazione nè di versamento dell' i.v.a.. Dunque per le locazioni, vere e proprie prestazioni di servizi nell'imposizione indiretta e armonizzata sul valore aggiunto, il momento impositivo coincide con l'incasso del corrispettivo.
Diversamente, ai fini dell'imposizione diretta, per le locazioni d'immobili non abitativi il legislatore tributario ha previsto la regola generale secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione. (...) Dunque il relativo canone va dichiarato, ancorchè non percepito, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione fino a qundo non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo.
I canoni maturati per competenza e non riscossi possono essere dedotti come perdite su crediti se sia altrimenti dimostrata la certezza della insolvenza del conduttore debitore e quindi la deducibilità della perdita, non bastando a tal fine il semplice sfratto o l'accertamento giudiziale della morosità.
Giurisprudenza 17/12/2015
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