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- REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE - SERVIZIO DI CAR SHARING - TRASFERTA NELL'AMBITO DEL COMUNALE DI LAVORO - ESENTE

Risoluzione n. 83 del 28 settembre 2016 - Agenzia delle Entrate

L'art. 51, comma 5 del Tuir, in relazione alle trasferte effettuate nel medesimo comune ove è ubicata la sede di lavoro, dispone che "le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito". Ciò diversamente da quanto previsto dal medesimo comma per le trasferte fuori dal territorio comunale, per le quali non concorrono a formare il reddito del lavoratore le indennità, entro una determinata soglia, nonchè i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, semprechè tali spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.

Il servizio di car sharing rappresenta, soprattutto nelle aree urbane, una evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall'art. 51 del Tuir, e conseguentemente, i rimborsi delle relative spese in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, documentate nei modi indicati, possono essere ricondotti nella previsione esentativa di cui al comma 5 del medesimo art. 51.

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Prassi  07/12/2016


DECADENZA RATEAZIONE DA ACCERTAMENTO - POSSIBILITA' NUOVO PIANO DI RATEAZIONE

Circolare del 03/10/2016 n. 41 - Agenzia delle Entrate

Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall'Agenzia delle entrate a seguito di accertamenti - Possibilità di rateizzare i residui importi dovuti mediante un nuovo piano di rateazione - Art. 13-bis, comma 3, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160

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Prassi  06/10/2016


IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ONERI DETRAIBILI - SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI

Risoluzione n. 68/E del 04 agosto 2016 - Agenzia delle Entrate

Sono detraibili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola; ciò in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica. 

Diverso parere si esprime, invece, per quanto riguarda la detraibilità delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.

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Prassi  09/09/2016


IMPOSTE SUI REDDITI - DICHIARAZIONE ANNUALE - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE E CONTRO - RICHIESTA RIMBORSO - CONTENZIOSO - TERMINI

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 30 giugno 2016, n. 13378.

La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8 bis del d.p.r. 322/98, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 d.p.r. n. 600/73. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38 del dpr 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al d.p.r. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal d.p.r. 322/98 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 del d.p.r. 602/73, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sulla obbligazione tributaria.

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Giurisprudenza  09/09/2016


REATI TRIBUTARI - INFEDELE DICHIARAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UN SOLO SOCIO DI SNC - RESPONSABILITA' PENALE DEGLI ALTRI SOCI - ACCERTAMENTI PROBATORI

 Cassazione, Sez. III, sentenza del 22 dicembre 2015, n. 50201

"La sottoscrizione da parte di un socio amministratore di una società in nome collettivo non esonera automaticamente gli altri soci amministratori dalle responsabilità fiscali, occorrendo invece accertare in concreto se gli altri soci svolgano attività gestionali in quella specifica materia e quale sia l'apporto concorsuale penalmente rilevante nella gestione della materia fiscale da parte dell'altro ( o altri) socio"

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Giurisprudenza  28/12/2015


LOCAZIONE IMMOBILE - MOROSITA' INQUILINO - NON SUSSISTE OBBLIGO FATTURAZIONE, NE' VERSAMENTO IVA - SUSSISTE IMPOSIZIONE PER COMPETENZA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Cassazione, Sez. V, sentenza del 23 ottobre. 2015, n. 21621

Le prestazioni di servizi sono soggette a i.v.a. solo se rese verso corrispettivo e si considerano effettuate al momento del pagamento. Sino a tale momento non sussiste obbligo di fatturazione nè di versamento dell' i.v.a.. Dunque per le locazioni, vere e proprie prestazioni di servizi nell'imposizione indiretta e armonizzata sul valore aggiunto, il momento impositivo coincide con l'incasso del corrispettivo.

Diversamente, ai fini dell'imposizione diretta, per le locazioni d'immobili non abitativi il legislatore tributario ha previsto la regola generale secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione. (...) Dunque il relativo canone va dichiarato, ancorchè non percepito, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione fino a qundo non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo.

I canoni maturati per competenza e non riscossi possono essere dedotti come perdite su crediti  se sia altrimenti  dimostrata la certezza della insolvenza del conduttore debitore e quindi la deducibilità della perdita, non bastando a tal fine il semplice sfratto o l'accertamento giudiziale della morosità. 

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Giurisprudenza  17/12/2015


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