Risoluzione n. 83 del 28 settembre 2016 - Agenzia delle Entrate
L'art. 51, comma 5 del Tuir, in relazione alle trasferte effettuate nel medesimo comune ove è ubicata la sede di lavoro, dispone che "le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito". Ciò diversamente da quanto previsto dal medesimo comma per le trasferte fuori dal territorio comunale, per le quali non concorrono a formare il reddito del lavoratore le indennità, entro una determinata soglia, nonchè i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, semprechè tali spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.
Il servizio di car sharing rappresenta, soprattutto nelle aree urbane, una evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall'art. 51 del Tuir, e conseguentemente, i rimborsi delle relative spese in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, documentate nei modi indicati, possono essere ricondotti nella previsione esentativa di cui al comma 5 del medesimo art. 51.
Prassi 07/12/2016
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