Cass. Sez. VI ordinanza 3 settembre 2015 n. 17584
"La censura di omessa pronuncia sul motivo di appello del concessionario relativo alla statuizione con cui il primo giudice aveva annullato le suddette cartelle ... è inammissibile perchè formulata senza la trascrizione del motivo di appello nel ricorso per cassazione (ove, nella quarta pagina, sono riportate solo le conclusioni dell'atto di appello). In proposito va richiamato il costante orientamento di questa Corte (tra le tante, sent. 317/02) secondo il quale la parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare quale sia il chiesto al giudice del gravame sul quale questi non si sarebbe pronunciato, non potendosi limitare ad un mero rinvio all'atto di appello, atteso che la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare al di fuori del contesto del ricorso le ragioni che dovrebbero sostenerlo, ma può accertarne il riscontro in atti processuali al di fuori del ricorso sempre che tali ragioni siano state specificatamente formulate nello stesso".
stampaGiurisprudenza 16/10/2015
Cass. Sez. VI ordinanza 1 ottobre 2015, n. 19684
“… Ciò che conta non è già il momento conclusivo del procedimento di trasferimento della residenza, ma il momento nel quale il contribuente manifesta (con la sua richiesta) l’intenzione – poi concretamente realizzata – di ottenere la nuova residenza anagrafica (siccome condizione per il godimento del beneficio fiscale), senza che possa fare ostacolo a detta coincidenza il tempo che trascorre tra l’inizio e la fine del procedimento, indipendentemente dalle cause e responsabilità del ritardo”.
Nel caso in cui l'interessato presenti una seconda istanza, avente mera finalità sollecitatoria della precedente" ..nulla osta ..a far risalire alla primitiva istanza gli effetti retroattivi della positiva conclusione del procedimento ..Del tutto diversa la situazione nella quale invece si troverebbe chi abbia visto respingere una prima domanda volta ad ottenere il trasferimento di residenza, situazione per la quale coerentemente codesta Corte ha evidenziato la necessità che la richiesta di decorrenza antergata alla data della pristina istanza sia supportata dal previo “accertamento di vizi inficianti il provvedimento che respinga tale richiesta o attinenti al procedimento che lo origina” (Cass. Sez. 5, Sent. N. 14399 del 15/06/2010)”.
stampaGiurisprudenza 09/10/2015
Cass. Sez. V sentenza 27 maggio 2015 n. 10914
"Questa Corte ha precisato a più riprese e ribadito anche recentemente (26489/14; 19306/14; 14541/14), che a seguito della novellazione dell'art. 366 c.p.c., ad opera della L. n. 40 del 2006, art. 5, - che ha aggiunto ai precedenti il numero 6, in forza del quale "il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità... la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", codificando in tal modo il principio di autosufficienza - il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragione per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (15952/07)".
stampaGiurisprudenza 24/09/2015
Cass. Sez. V sentenza 27 maggio 2015, n. 10914
"La disposizione di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, "costituente la conseguenza del principio di autosufficienza dell'esposizione del motivo di ricorso per cassazione", impone di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, "gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione" (1142/14). In particolare si è precisato proprio con riferimento al vizio che ne occupa, che "il ricorrente, che denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, deve indicare in modo specifico le circostanze oggetto della prova od il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, producendolo od indicandone la sua esatta collocazione all'interno dei fascicoli di causa" (3224/14).
Nella specie la ricorrente si è astenuta da siffatto onere poichè, sebbene le sue allegazioni al riguardo siano ispirate ad un lodevole intento di sintesi, esse risultano anche per questo oggettivamente generiche, sostanziandosi, a tutto concedere, in una affrettata sommatoria di annotazioni in chiave critica che, ad onta del fatto che, come si afferma, esse sarebbero "puntuali ed autonome", non illustra invece adeguatamente il sottostante quadro fattuale
stampaGiurisprudenza 24/09/2015
Cass. Sez. VI ordinanza 5 giugno 2015, n.11632
"La giurisprudenza di questa Corte è nel senso di ritenere inapplicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali. In questa direzione, superando l’orientamento espresso da Cass. n. 2862/11, si è ormai stabilmente affermato che la sospensione del termine per l’impugnazione degli atti di imposizione tributaria prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, è volta a garantire un concreto spatium deliberandi in vista dell’accertamento con adesione (il cui esperimento resta, appunto, consentito) e va riferita al relativo procedimento, che ha natura amministrativa (cfr. Cass. n. 28051 del 2009) … ".
Il predetto orientamento giurisprudenziale supera il diverso avviso espresso dalla prassi amministrativa con risoluzione del Ministero delle Finanze 11/11/1999n. 159/E.
stampaGiurisprudenza 23/09/2015
Cass., Sez.V., ordinanza dell'8/2015, n.90
(Ispezioni fiscali della Guardia di finanza – attività di collaborazione con gli uffici tributari – su richiesta e d’iniziativa - non sussistono limiti territoriali)
“La censura e’ fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. 9611/2000 e Cass. Sez. 1 , 26 agosto 1997, n. 7957) secondo cui “Gli accessi, le ispezioni o le verifiche, che la guardia di finanza effettui in collaborazione con gli uffici tributari, non sono soggetti alle delimitazioni di competenza territoriale posti per gli organi dell’Amministrazione finanziaria, e, pertanto, sono utilizzabili a fini fiscali ancorche’ provengano da reparti di stanza in localita’ diverse dalla sede dell’ufficio competente sul rapporto d’imposta”. La “cooperazione” della Guardia di Finanza per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta non necessita di preventiva richiesta da parte degli Uffici finanziari, come assunto dalla controricorrente, prevedendo la norma in esame che l’attivita’ possa essere svolta dalla G.d.F. anche di propria iniziativa, esercitando i poteri sanciti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 51 e 52.
Giurisprudenza 06/03/2015