Risoluzione n. 83 del 28 settembre 2016 - Agenzia delle Entrate
L'art. 51, comma 5 del Tuir, in relazione alle trasferte effettuate nel medesimo comune ove è ubicata la sede di lavoro, dispone che "le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito". Ciò diversamente da quanto previsto dal medesimo comma per le trasferte fuori dal territorio comunale, per le quali non concorrono a formare il reddito del lavoratore le indennità, entro una determinata soglia, nonchè i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, semprechè tali spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.
Il servizio di car sharing rappresenta, soprattutto nelle aree urbane, una evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall'art. 51 del Tuir, e conseguentemente, i rimborsi delle relative spese in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, documentate nei modi indicati, possono essere ricondotti nella previsione esentativa di cui al comma 5 del medesimo art. 51.
stampaPrassi 07/12/2016
Circolare del 03/10/2016 n. 41 - Agenzia delle Entrate
Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall'Agenzia delle entrate a seguito di accertamenti - Possibilità di rateizzare i residui importi dovuti mediante un nuovo piano di rateazione - Art. 13-bis, comma 3, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160
stampaPrassi 06/10/2016
Risoluzione n. 68/E del 04 agosto 2016 - Agenzia delle Entrate
Sono detraibili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola; ciò in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.
Diverso parere si esprime, invece, per quanto riguarda la detraibilità delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.
stampaPrassi 09/09/2016
Risoluzione n. 98/E del 25.11.2015 - Agenzia delle Entrate
Laddove il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN rispetti i requisiti appena richiamati, si ritiene che gli stessi medici siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica .....Nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633."
stampaPrassi 08/07/2016
Circolare n. 26 del 01 giugno 2016 - Agenzia delle Entrate
Disciplina dell'assegnazione e cessione dei beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale.
stampaPrassi 06/06/2016
Risoluzione n. 74/E del 27.08.2015 - Agenzia delle Entrate
“I condominii, in qualità di sostituti di imposta, sono tenuti ad operare le ritenute previste dagli artt. 25 e 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, sui corrispettivi dovuti, rispettivamente, per prestazioni di lavoro autonomo e relative a contratti d’appalto di opere o servizi. In tali ipotesi, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all’art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici subiscano più volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, l’Agenzia ha chiarito che dovrà essere applicata la sola ritenuta prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010. Quindi i condominii che, per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per tali interventi, eseguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali non devono operare su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal D.P.R. 600 del 1973”.
stampaPrassi 25/01/2016