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- REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE - SERVIZIO DI CAR SHARING - TRASFERTA NELL'AMBITO DEL COMUNALE DI LAVORO - ESENTE

Risoluzione n. 83 del 28 settembre 2016 - Agenzia delle Entrate

L'art. 51, comma 5 del Tuir, in relazione alle trasferte effettuate nel medesimo comune ove è ubicata la sede di lavoro, dispone che "le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito". Ciò diversamente da quanto previsto dal medesimo comma per le trasferte fuori dal territorio comunale, per le quali non concorrono a formare il reddito del lavoratore le indennità, entro una determinata soglia, nonchè i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, semprechè tali spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.

Il servizio di car sharing rappresenta, soprattutto nelle aree urbane, una evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall'art. 51 del Tuir, e conseguentemente, i rimborsi delle relative spese in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, documentate nei modi indicati, possono essere ricondotti nella previsione esentativa di cui al comma 5 del medesimo art. 51.

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Prassi  07/12/2016



DECADENZA RATEAZIONE DA ACCERTAMENTO - POSSIBILITA' NUOVO PIANO DI RATEAZIONE

Circolare del 03/10/2016 n. 41 - Agenzia delle Entrate

Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall'Agenzia delle entrate a seguito di accertamenti - Possibilità di rateizzare i residui importi dovuti mediante un nuovo piano di rateazione - Art. 13-bis, comma 3, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160

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Prassi  06/10/2016



IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ONERI DETRAIBILI - SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI

Risoluzione n. 68/E del 04 agosto 2016 - Agenzia delle Entrate

Sono detraibili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola; ciò in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica. 

Diverso parere si esprime, invece, per quanto riguarda la detraibilità delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.

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Prassi  09/09/2016



FATTURAZIONE PRESTAZIONI RESE DA MEDICI DI MEDICINA GENERALE - ESONERO

Risoluzione n. 98/E del 25.11.2015 - Agenzia delle Entrate

Laddove il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN rispetti i requisiti appena richiamati, si ritiene che gli stessi medici siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica .....Nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633."

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Prassi  08/07/2016



ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

Circolare n. 26 del 01 giugno 2016 - Agenzia delle Entrate

Disciplina dell'assegnazione e cessione dei beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale.

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Prassi  06/06/2016



CONDOMINIO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INTERVENTI EDILIZI DETRAIBILI - ESCLUSA RITENUTA EX DPR. 600/73

Risoluzione n. 74/E del 27.08.2015 - Agenzia delle Entrate

“I condominii, in qualità di sostituti di imposta, sono tenuti ad operare le ritenute previste dagli artt. 25 e 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, sui corrispettivi dovuti, rispettivamente, per prestazioni di lavoro autonomo e relative a contratti d’appalto di opere o servizi. In tali ipotesi, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all’art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici subiscano più volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, l’Agenzia ha chiarito che dovrà essere applicata la sola ritenuta prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010. Quindi i condominii che, per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per tali interventi, eseguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali non devono operare su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal D.P.R. 600 del 1973”.

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Prassi  25/01/2016



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