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IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ONERI DETRAIBILI - SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI

Risoluzione n. 68/E del 04 agosto 2016 - Agenzia delle Entrate

Sono detraibili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola; ciò in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica. 

Diverso parere si esprime, invece, per quanto riguarda la detraibilità delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.

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Prassi  09/09/2016



IMPOSTE SUI REDDITI - DICHIARAZIONE ANNUALE - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE E CONTRO - RICHIESTA RIMBORSO - CONTENZIOSO - TERMINI

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 30 giugno 2016, n. 13378.

La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8 bis del d.p.r. 322/98, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 d.p.r. n. 600/73. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38 del dpr 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al d.p.r. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal d.p.r. 322/98 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 del d.p.r. 602/73, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sulla obbligazione tributaria.

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Giurisprudenza  09/09/2016



DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN FORMA CONGIUNTA - SEPARAZIONE SUCCESSIVA DEI CONIUGI - RESPONSABILITA' SOLIDALE - SUSSISTE - MANCATA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - TUTELA PROCESSUALE DEL CONIUGE SEPARATO

Corte di Cassazione, sez. V, sentenza del 06 luglio 2016 n. 13733.

La dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costruisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio; ne consegue che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta ed accessori, iscritti a nome del marito a seguito di accertamento, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale.

La mancata impugnazione da parte del marito dell'avviso di accertamento a lui notificato non rende definitiva l'obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente la cartella di pagamento o l'avviso di mora a lei diretti e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contestazione, nel merito, della pretesa tributaria, avuto appunto riguardo alla mancata notifica diretta degli atti precedenti.

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Giurisprudenza  26/07/2016



DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ERRORI DI FATTO O DI DIRITTO - EMENDABILITA' A FAVORE DEL CONTRIBUENTE E DELL'AMMINISTRAZIONE - ISTANZA DI RIMBORSO - SEDE CONTENZIOSA - TERMINI

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza del 30 giugno 2016 n. 13378.

La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'Indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta odi un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'Imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.

La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973art. 43. 

Il rimborso dei versamenti diretti di cui all' art. 38 del dpr 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis.

Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998art. 2, e dall'istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sul'obbligazione tributaria.

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Giurisprudenza  26/07/2016



FATTURAZIONE PRESTAZIONI RESE DA MEDICI DI MEDICINA GENERALE - ESONERO

Risoluzione n. 98/E del 25.11.2015 - Agenzia delle Entrate

Laddove il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN rispetti i requisiti appena richiamati, si ritiene che gli stessi medici siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica .....Nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633."

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Prassi  08/07/2016



ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

Circolare n. 26 del 01 giugno 2016 - Agenzia delle Entrate

Disciplina dell'assegnazione e cessione dei beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale.

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Prassi  06/06/2016



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