Risoluzione n. 67/E del 23 luglio 2015 - Agenzia delle Entrate
I contribuenti che, non presentando i requisiti previsti dalla legge di stabilità 2015 in relazione ai cd. nuovi minimi, hanno aperto nel 2015 la partita iva con il regime ordinario di contabilità, prima dell’entrata in vigore dell’art. 10, comma 12-udecies, del D.L. 192/14, possono optare per il prorogato regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 commi 1 e 2 d.l. 98/11), con efficacia retroattiva.
Prassi 20/10/2015
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